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IN-Formazione alle Imprese |
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CORSO DI FORMAZIONI PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente, così come ribadito anche nell’art. 46 del
D. Lgs. 81/2008 .
Pertanto, anche nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Nel
Decreto Legislativo n. 139 del 8/3/2006 sono racchiuse le disposizioni concernenti la prevenzione incendi e comunque in attesa dell’emanazione di nuovi decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze, continuano ad applicarsi i criteri generali di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 Marzo 1998 .
Nell’ambito aziendale è prevista la nomina di incaricato dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell’emergenza .
I lavoratori o datori di lavoro che si auto incaricano, devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico così come attualmente regolamentato dal alleg. IX del
Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 Marzo 1998 , attuativo dell’art. 13 del D.Lgs 626/94, con contenuti diversificati in riferimento alla tipologia della azienda di appartenenza - rischio incendio basso corso A , medio corso B, elevato corso C.
Il corso A, rivolto agli addetti di aziende a rischio incendio basso è della durata di quattro ore di cui due ore di pratica
Il corso B, rivolto agli addetti di aziende a rischio incendio medio è della durata di otto ore di cui tre ore di pratica.
Il corso C, rivolto agli addetti di aziende a rischio incendio alto è della durata di 16 ore di cui quattro ore di pratica.
L'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell'allegato X del
Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 Marzo 1998 , devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica o attestazione che comprovi l’idoneità tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609 .
L’attività formativa effettuata viene registrata nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2 , comma 1, lettera i, del
D.Lgs 10/9/2003 , n. 276 .
ATTIVITA’ FORMATIVE
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Titolo |
Luogo |
Date |
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Corso di formazione per addetti all’antincendio – Corso A |
MOLFETTA |
18.9.2008
21.9.2008 |
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Corso di formazione per addetti all’antincendio – Corso B |
GIOVINAZZO
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26.9.2008
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Corso di formazione per addetti all’antincendio – Corso C |
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Corso Vigili del Fuoco |
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info iscrizioni e pre-segnalazioni:
aslbaformaimprese@libero.it