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Tempi di attesa

I tempi di attesa indicano il periodo che intercorre tra la richiesta di prestazioni ambulatoriali (visite specialistiche, esami, test) e la loro effettuazione.

Il D.lgs. 124/98 ha affidato alle Regioni il compito fondamentale di individuare le modalità volte a garantire il rispetto della tempestività dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, dettando contestualmente le regole secondo le quali le aziende sanitarie locali e ospedaliere determinano, ciascuna nel proprio interno, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta di effettuazione e la data di erogazione di una determinata prestazione.

Il 23 febbraio 2002 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29 nov. 2001, G.U. n. 33 dell'8 febbraio 2002) che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che il SSN si impegna a garantire a tutti i cittadini comprende il riconoscimento all'interno dei LEA dell'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità, dando particolare rilevanza ai criteri di appropriatezza, alla trasparenza, all'urgenza.

Secondo la regolamentazione regionale le ASL, in accordo con tutte le strutture sanitarie regionali, pubbliche e private accreditate, sono tenute a fissare e a comunicare adeguatamente ai cittadini i tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali di primo accesso.

Consulta
Regolamentazione regionale Tempi di attesa ( D.G.R. 1200 del 4 Agosto 2006)
Tempi massimi previsti per le prestazioni

Servizi al cittadino